Decreto legge 16.07.2020, n. 76
Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022»;
b) dopo le parole: «soggetto aggiudicatore», sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, »;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.».
2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Min
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