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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Art. 43 ter - Modifiche alla legge n. 238 del 2016

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;

b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti»;

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC »;

d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell

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