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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Art. 48 bis - Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616

1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) alla lettera c), la parola: «radiotelegrafica» è sostituita dalla seguente: «radioelettrica» e le parole: «1.600 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «500 tonnellate»;

2) la lettera d) è abrogata;

b) all'articolo 6:

1) al quarto comma, le parole: «, c), d)» sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni».

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