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Decreto legge 16.07.2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (G.U. 16.07.2020, n. 178 - S.O. n. 24)

Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo II - Semplificazioni in materia ambientale

Art. 50 - Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera g), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE;»;

2) alla lettera i) le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti»;

3) alla lettera o-quater), dopo le parole «che definisce» sono inserite le seguenti: «le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole «nell'ambito del Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «o del Piano di sviluppo aeroportuale» e dopo le parole «comunque desumib

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