Decreto legge 16.07.2020, n. 76
Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo III - Semplificazioni in materia di green economy
1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri). - 1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell'
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