Decreto legge 16.07.2020, n. 76
Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo III - Semplificazioni in materia di green economy
1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono inserite le seguenti: «per la parte in terraferma»;
b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale»;
c) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclus
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.