Avviso M.I. 06.07.2020, prot. n. 19161
Avviso Pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19.
II edizione - riservata agli enti locali che non hanno presentato la candidatura
Fondi strutturali europei - programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020
Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 . "interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattvità e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"
Art. 1 - Finalità dell'avviso pubblico
Il presente avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.7 - "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici".
In considerazione dell'importante finalità volta all'adozione di misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19, viene indetta la presente ulteriore procedura selettiva per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per gli enti locali che non abbiano già utilmente presentato la propria candidatura in risposta all'avviso prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020.
Art. 2 - Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono presentare la candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell'istruzione, gli enti locali delle regioni di cui all'art. 1 con competenza sugli edifici scolastici censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 che non abbiano già utilmente presentato la propria candidatura in risposta all'avviso prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020.
Gli enti in dissesto finanziario possono presentare la propria candidatura individuando, a seguito di autorizzazione, un'istituzione scolastica del proprio territorio quale soggetto gestore del finanziamento, con la quale l'ente dovrà stipulare un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Gli enti locali beneficiari del finanziamento si impegnano a mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente avviso e a garantirne la funzionalità per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale del contributo concesso.
Art. 3 - Tipologie di interventi e spese ammissibili
Gli enti locali che intendono partecipare al presente avviso si impegnano, tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascuna realtà scolastica, a realizzare gli interventi in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020.
Sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.
Gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES).
Sono ammissibili le spese relative a:
- lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
- forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;
- incentivi e spese tecniche nel limite di cui al punto C del prospetto riportato all'art. 7 di questo avviso;
- pubblicità nel limite di cui al punto D del prospetto riportato all'art. 7 di questo avviso;
- altre spese di cui al punto E del prospetto riportato all'art. 7, quale contributo alle eventuali voci necessarie per la formulazione del quadro economico previste dagli articoli 16 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario finale.
Art. 4 - Finanziamenti
Gli interventi ammessi a finanziamento troveranno copertura finanziaria nei limiti delle risorse disponibili relative al PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.7 - "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici".
A ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito di presentazione di regolare candidatura sarà assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla popolazione scolastica del proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all'anno scolastico 2019-2020, come indicato nei prospetti di seguito riportati.
Tali risorse costituiscono un contributo per il raggiungimento delle finalità di cui al presente avviso.
La candidatura che l'ente locale dovrà trasmettere attraverso il sistema informatico del Ministero dell'istruzione riveste carattere generale ma successivamente, a seguito dell'ammissione a finanziamento, ciascun ente locale dovrà specificare i singoli edifici scolastici di propria competenza che saranno interessati dagli interventi.
Si riportano di seguito i due prospetti, l'uno relativo alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione di competenza dei comuni e l'altro alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di competenza delle province e delle città metropolitane.
Comuni | |
---|---|
Popolazione scolastica territorialmente competente | Importo del contributo finanziario |
1-100 | euro 3.000 |
101-250 | euro 6.000 |
251-500 | euro 15.000 |
501-750 | euro 28.000 |
751-1.000 | euro 40.000 |
1.001-1.500 | euro 70.000 |
1.501-2.000 | euro 90.000 |
2.001-2.500 | euro 110.000 |
2.501-3.000 | euro 130.000 |
3.001-4.000 | euro 160.000 |
4.001-5.000 | euro 230.000 |
5.001-6.000 | euro 310.000 |
6.001-7.000 | euro 400.000 |
7.001-10.000 | euro 520.000 |
10.001-15.000 | euro 670.000 |
15.001-20.000 | euro 800.000 |
20.001-30.000 | euro 1.000.000 |
30.001-40.000 | euro 1.300.000 |
40.001-70.000 | euro 1.800.000 |
70.001-90.000 | euro 2.500.000 |
> 90.000 | euro 3.000.000 |
Province e città metropolitane | |
---|---|
Popolazione scolastica territorialmente competente | Importo del contributo finanziario |
fino a 10.000 | euro 500.000 |
10.001-20.000 | euro 750.000 |
20.001-30.000 | euro 1.000.000 |
30.001-40.000 | euro 1.300.000 |
40.001-50.000 | euro 1.700.000 |
50.001-70.000 | euro 2.000.000 |
70.001-90.000 | euro 2.500.000 |
> 90.000 | euro 3.000.000 |
Art. 5 - Termini e modalità di presentazione della candidatura
Art. 5.1 - Accreditamento e registrazione
Gli enti locali interessati, già accreditati al servizio "PON ISTRUZIONE - Edilizia Enti locali", devono caricare direttamente la propria candidatura, tramite il legale rappresentante o loro delegato, collegandosi al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e accedendo all'area dedicata nella piattaforma "Gestione Interventi".
Gli enti locali non ancora accreditati avranno tempo fino alle ore 18.00 del giorno 9 luglio 2020 per avanzare richiesta di accreditamento al servizio "PON ISTRUZIONE - Edilizia Enti locali" tramite il portale del Sistema informativo del Ministero dell'istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso. Le indicazioni operative per procedere alla richiesta di accreditamento sono disponibili alla sezione Manuali della pagina web dedicata all'avviso https://www.istruzione.it/pon/avviso_adattamento-ambienti-apprendimento.html.
Art. 5.2 - Candidatura
Per la presentazione della candidatura, gli enti locali dovranno compilare l'istanza di partecipazione presente in piattaforma "Gestione Interventi" e sottoscrivere digitalmente il formulario che include la dichiarazione di impegno a trasmettere la seguente documentazione a seguito dell'autorizzazione di spesa e contestualmente alla trasmissione della scheda progettuale ovvero delle schede progettuali sui singoli edifici scolastici di competenza:
1) atto di nomina del RUP;
2) scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
3) scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
4) atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell'organo competente dell'ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l'elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l'importo complessivo degli stessi;
5) convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata quale soggetto gestore delle risorse nel caso in cui l'ente locale si trovi in stato di dissesto finanziario.
Per scheda progettuale sintetica dei lavori si intende una scheda costituita almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico- estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
Per scheda progettuale sintetica delle forniture si intende una scheda descrittiva dei beni da acquistare con riferimento solo alla tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi, senza indicazione alcuna di ditte produttrici o distributrici né di marche o modelli specifici, al fine di non ledere il principio delle pari opportunità e libera concorrenza.
L'ente locale deve inviare un'unica candidatura per poter accedere ai finanziamenti.
Qualora l'ente locale lo ritenga opportuno, le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 possono essere aggregati in un'unica scheda, motivando adeguatamente tale scelta.
L'area del sistema informativo predisposta per la registrazione e l'accreditamento degli enti locali sarà aperta dalle 15.00 del giorno 6 luglio 2020 e resterà disponibile fino alle ore 18.00 del giorno 9 luglio 2020.
L'area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resterà aperta dalle ore 15.00 del giorno 6 luglio 2020 alle ore 15.00 del giorno 10 luglio 2020.
Terminata la fase di inserimento dei dati e di inoltro della candidatura, sarà generato in automatico un documento in versione .pdf con tutti i contenuti della candidatura. Il documento firmato digitalmente, avente valore ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere trasmesso dall'Ente nell'Area riservata del portale del Ministero dell'istruzione "PON Istruzione - Edilizia Enti Locali", secondo i seguenti passaggi:
- scaricare la copia della candidatura già inoltrata in GPU;
- firmare digitalmente la copia della candidatura in .pdf senza apporre alcuna modifica;
- accedere all'area riservata del portale del Ministero dell'istruzione (al link https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso) inserendo utenza e password oppure tramite le credenziali SPID (identità digitale unica). Una volta effettuato l'accesso all'area riservata accedere al servizio "PON Istruzione - Edilizia Enti Locali";
- selezionare "lista Enti accreditati". Nella lista saranno presenti gli Enti per i quali l'utente si è accreditato
- selezionare l'Ente ed effettuare la ricerca dell'avviso (tendina "anno" e tendina "avviso" > anno: "2020" e avviso: "adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19");
- una volta visualizzata la candidatura, con l'apposita azione presente a sistema sarà possibile selezionare il documento e confermare il caricamento con il tasto "Carica";
- dopo il caricamento nella colonna "stato" appare la dicitura "Protocollazione schedulata" con la relativa data di schedulazione. L'assegnazione del protocollo non è immediata e può richiedere qualche ora.
Le indicazioni operative per il caricamento a sistema e la trasmissione della candidatura firmata digitalmente sono disponibili sul sito web dedicato ai Fondi strutturali all'interno del sito del Ministero dell'istruzione http://www.istruzione.it/pon/.
Sul portale http://pon20142020.indire.it/portale è possibile reperire il Manuale Operativo, nonché attivare il servizio di assistenza e consulenza tecnica on line.
La manualistica sarà disponibile dalla data di apertura dei sistemi.
Art. 6 - Definizione della graduatoria e autorizzazione
Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della candidatura sarà definito un elenco per ciascuna regione ordinato in base alla data di presentazione della candidatura di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento. Tale elenco sarà pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione entro 5 giorni dalla scadenza del termine del presente avviso.
Con la nota di autorizzazione, che sarà emanata entro i 5 giorni successivi, è fissato il termine di ultimazione degli interventi, le modalità di erogazione dei contributi e le indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute.
Contestualmente, gli enti locali beneficiari saranno autorizzati ad intraprendere tutte le attività utili per l'avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi e di acquisto di beni coerenti con le finalità del presente avviso.
La nota di autorizzazione dovrà poi essere controfirmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente locale o da un suo delegato, dovrà essere restituita e caricata a sistema informativo e avrà valore di accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 15 legge n. 241 del 1990. La restituzione a sistema avverrà contestualmente alla presentazione delle schede progettuali di cui al successivo art. 7.
Art. 7 - Presentazione dei progetti
Gli enti locali, successivamente all'autorizzazione di cui all'art. 6, dovranno presentare, caricandoli in piattaforma GPU, le schede progettuali relative alle opere e alle forniture per le sedi scolastiche di loro competenza così come descritte all'art. 5.
È facoltà di ogni ente locale presentare una scheda progettuale unica per più edifici scolastici raggruppati ovvero presentare schede progettuali distinte per ciascun edificio scolastico, motivando in tal caso la scelta.
Una volta individuata, da parte dell'ente locale, la scheda progettuale unitaria ovvero le schede progettuali suddivise per lavori e servizi o suddivise per ciascun edificio scolastico sul quale si intende intervenire, nell'ambito di questi non è possibile un ulteriore frazionamento delle procedure di gara nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
È facoltà dell'ente locale procedere ad un'unica procedura di gara sia per i lavori sia per le forniture.
Le singole schede progettuali presentate da ogni ente locale saranno articolate tenendo conto della seguente ripartizione dei costi:
Voci di costo | Massimali di spesa comprensivi di IVA |
---|---|
A. LAVORI | almeno l'85 % del totale |
B. FORNITURE | |
C. Contributo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo (in % di A + B) | da 1,60 % al 13,00 % (max) |
D. PUBBLICITÀ | 0,5% (max) |
E. ALTRE SPESE | 1,5% (max) |
In nessun caso può essere diminuita la percentuale prevista per i lavori e per le forniture (voci di costo A e B). Le percentuali alle voci C, D ed E possono variare solo a vantaggio della voce lavori e forniture (A e B). Le percentuali C, D ed E sono calcolate in rapporto alla somma totale delle voci di costo di A e di B. La voce di cui al punto E "altre spese" è da considerarsi quale contributo alle eventuali voci necessarie per la formulazione del quadro economico previste dagli articoli 16 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Si evidenzia, altresì, che per i progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei devono essere garantite adeguate forme di pubblicità per il contributo ricevuto.
Art. 8 - Termine per la conclusione dei progetti
Le opere o le forniture per le quali si richiede il contributo finanziario devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché, della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al fine di consentire le attività didattiche per l'anno scolastico 2020-2021.
Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi
Il caricamento in piattaforma GPU delle schede progettuali e della documentazione richiamata nella dichiarazione di impegno di cui all'art. 5 dà diritto all'erogazione dell'anticipazione pari al 20% del contributo concesso mediante trasferimento sulla tesoreria unica degli enti locali stessi.
Parimenti le successive erogazioni, distinte per singolo progetto, avverranno con le seguenti modalità:
a) per stati di avanzamento, fino alla concorrenza del 90%, al netto dell'anticipazione, dell'importo complessivo ammesso a contributo rimodulato a seguito degli affidamenti dei lavori, delle forniture e di eventuali servizi, con la presentazione della documentazione contabile a supporto. L'erogazione del 90% avverrà successivamente alla presentazione del verbale di ultimazione e della documentazione contabile a supporto;
b) il saldo del 10% a seguito del completamento dei controlli di 1° livello, a cura dell'Ufficio dell'Autorità di gestione del Ministero dell'istruzione, successivi all'inoltro della documentazione finale dei lavori, delle forniture e di eventuali servizi.
Le economie derivanti dai ribassi d'asta per l'affidamento dei lavori, delle forniture e di eventuali servizi di ingegneria e architettura, non rientrano nelle disponibilità dell'ente locale beneficiario.
Art. 10 - Contributo per spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori e collaudo
I servizi di ingegneria ammissibili a finanziamento consistono:
- nell'insieme delle attività di natura progettuale prodromiche all'affidamento dei lavori e delle forniture, come regolate dal decreto legislativo n. 50/2016 e all'art. 23, comma 3-bis, e al comma 14 del medesimo art. 23 (per le forniture di beni);
- nella direzione dei lavori e/o nella direzione dell'esecuzione del contratto delle forniture, ivi compresa la contabilità.
Le attività di collaudo, secondo quanto disposto dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, consistono nel certificato di collaudo per i lavori e nel certificato di verifica di conformità per le forniture. Per importi inferiori a euro 1.000.000,00 sulla base della normativa richiamata:
- per i lavori: il certificato di collaudo, può essere sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori;
- per le forniture: il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione resa dal direttore dell'esecuzione del contratto che di norma coincide con il RUP.
Le spese, debitamente documentate, per l'esecuzione di funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stazione appaltante, sono ammesse nella misura e con le limitazioni di cui all'art. 113 del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016.
In particolare, si evidenzia che le risorse europee non possono essere utilizzate per finanziare la quota del 20% di cui al comma 4 del predetto articolo 113.
Nel caso in cui le attività progettuali e/o la direzione lavori, e più in generale i servizi di ingegneria, venissero svolti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, l'importo da porre a base di gara per l'affidamento di detti servizi sarà determinato ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".
Tuttavia, si fa presente che la percentuale massima concessa di cui al punto C del prospetto di cui all'art. 7 è da intendersi quale contributo per le spese del presente articolo.
Art. 11 - Spese non ammissibili
Si precisa che non sono ammissibili:
- gli acquisti di materiale di facile consumo, quali ad esempio gel disinfettanti, DPI;
- i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della pubblicazione del presente avviso;
- le spese per interventi già finanziati con altre risorse per la stessa tipologia di intervento (doppio finanziamento) sul medesimo edificio;
- spese non coerenti con le norme nazionali e comunitarie, in materia di esecuzione dei lavori e di acquisto di beni;
- spese per la locazione di spazi, locali, immobili aggiuntivi;
- spese per l'installazione di tensostrutture o strutture mobili e comunque rimovibili;
- spese sostenute per incarichi incompatibili tra loro;
- pagamenti effettuati in assenza di regolarità contributiva e rispetto dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (desumibile dal DURC e dalla procedura di verifica inadempimenti di l'Agenzia delle Entrate - Riscossione) quando obbligatori, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 153 del DL 19 maggio 2020, n. 34;
- acquisto di attrezzature in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 70 del d.lgs. n. 81 del 2008 o sprovvisti di marcatura CE.
Art. 12 - Rispetto della normativa in materia di contratti pubblici
Gli enti locali beneficiari, ai fini dell'esecuzione degli interventi finanziati, sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici, oltre che delle relative deroghe normative e misure di semplificazione adottate in ragione della situazione emergenziale e attualmente vigenti.
Si rinvia alla tabella con le deroghe approvate dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, consultabile al link https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml.
Sarà onere e responsabilità degli enti locali seguire e conformarsi agli eventuali interventi e aggiornamenti normativi.
Art. 13 - Obblighi di informazione e pubblicità, controlli, gestione finanziaria e monitoraggio
Si evidenzia che per tutti gli interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) esistono:
- specifici obblighi di informazione e pubblicità (es. targhette con logo riportato al seguente link: https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub);
- specifiche procedure di verifiche amministrative e in loco per il controllo della spesa (occorre, ad esempio, garantire la conservazione della documentazione di spesa di progetto, ai sensi dell'art. 72 del citato regolamento, per consentire l'espletamento delle opportune verifiche da parte degli organi competenti).
Al riguardo, si evidenzia che gli interventi autorizzati dovranno essere gestiti, monitorati e rendicontati entro i termini previsti, utilizzando le piattaforme informatiche disponibili nell'ambito del PON "Per la Scuola":
- "Gestione degli Interventi" - GPU - destinata ad accogliere tutti i dati di carattere fisico/procedurale rilevanti ai fini del progetto;
- "Gestione Finanziaria" - SIF - in cui vengono imputati tutti i dati di carattere finanziario.
Art. 14 - Altre informazioni
1. La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero a dare seguito all'erogazione del contributo né ad alcun indennizzo di sorta.
2. L'Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese. La sussistenza di dichiarazioni mendaci, riscontrata all'esito dei controlli, comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti oltre che l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che gli enti possano vantare alcuna pretesa.
4. Si precisa che saranno considerate ammissibili esclusivamente le candidature:
- presentate dagli Enti locali indicati all'art. 2 del presente avviso;
- presentate entro i termini stabiliti all'art. 5 del presente avviso;
- compilate nella totalità delle sezioni presenti nell'area dedicata in piattaforma informativa "Gestione interventi" e inoltrate con firma digitale secondo le modalità di cui all'art. 5.
5. È compito dell'Ente locale procedere al puntuale aggiornamento dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica a conclusione dei lavori.
6. I dati contenuti nelle varie proposte saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.
7. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Augusto - Dirigente dell'Ufficio IV - Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione.
8.Per informazioni e chiarimenti sulla presente procedura è disponibile un servizio di ticketing raggiungibile dal sistema GPU, ovvero è possibile contattare l'ufficio dell'Autorità di gestione ai seguenti recapiti: 06.5849.3433-2953 - email: dgefid.ufficio4@istruzione.it.