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Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 10 - Elenco aggiuntivo alle GPS

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 4.

3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1:

a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti.

b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.

4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema.