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Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 12 - Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:

a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;

b) del calendario delle convocazioni.

2. Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i predetti dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento, con le modalità di cui al comma 1.

3. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall'Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica.

4. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

5. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

6. In caso di incapienza degli elenchi di cui al comma 5, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

7. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

8. L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.

9. Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.

10. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

11. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

12. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.