Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60
1. Con successivo decreto del Ministro, sentito il Garante della Privacy, è ridefinita l'anagrafe dei docenti, in cui confluiscono i titoli certificati presentati per la presente procedura.
2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
3. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L'inclusione diviene effettiva all'esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
4. Per le province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni.
5. Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
6. All'atto della costituzione delle GPS di cui alla presente ordinanza decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374.
7. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. La presente ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.