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Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Con successivo decreto del Ministro, sentito il Garante della Privacy, è ridefinita l'anagrafe dei docenti, in cui confluiscono i titoli certificati presentati per la presente procedura.

2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.

3. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L'inclusione diviene effettiva all'esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.

4. Per le province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni.

5. Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

6. All'atto della costituzione delle GPS di cui alla presente ordinanza decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374.

7. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. La presente ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.