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Ordinanza P.C.M. 28.07.2020, n. 18

Nomina dell'Istituto nazionale della previdenza sociale quale soggetto attuatore per misure urgenti relative al personale scolastico. (G.U. 29.07.2020, n. 189)

Il Commissario Straordinario

per l'attuazione e il coordinamento

delle misure di contenimento e contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID-19

Vista la delibera del Consiglio dei Ministeri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visti i decreti-legge:

23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

16 maggio 2020, n. 33, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19»;

con i quali sono state prescritti, fra l'altro, i comportamenti individuali volti ad evitare la diffusione del virus, fra cui, in specifici casi, la quarantena volontaria e l'isolamento domiciliare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative dei predetti decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33, e in particolare, l'allegato 10, recante i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto, in particolare, l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti, esercitabili anche attraverso «soggetti attuatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Visti l'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, per i lavoratori dipendenti del settore privato, dispone l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento;

Visto l'art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'art. 8, comma 8, concernente le misure volte a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza sanitaria nelle istituzioni scolastiche statali;

Viste le deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 663 del 18 aprile 2020 e n. 673 del 15 maggio 2020:

n. 82, adottata nella seduta del 28 maggio 2020, con la quale è stato approvato il documento conclusivo relativo alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell'ambito del settore della scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai fini dell'apertura del prossimo anno scolastico e

n. 90, adottata nella seduta del 22 giugno 2020, con il quale sono state date ulteriori indicazioni circa l'apertura in sicurezza del prossimo anno scolastico, ponendo particolarmente l'accento sul «miglioramento del controllo territoriale», in relazione al quale il CTS ha ritenuto «meritevole di considerazione l'eventuale attivazione in ambito nazionale sia di programmi di screening in ambito scolastico, sia di un programma coordinato di campionamento random o per classi di operatori scolastici e studenti per l'analisi molecolare d'identificazione dell'RNA di SARS - CoV - 2»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione n. R.0000039 del 26 giugno 2020 con il quale è stato adottato il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, recependo le predette indicazioni del CTS;

Vista la richiesta del Ministro della salute n. 0009137-P- del 7 luglio 2020, di avviare le procedure di acquisto dei test sierologici al fine di consentire la riapertura delle istituzioni scolastiche in condizioni di sicurezza;

Visti, nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

l'art. 26, comma 1, del che, per i lavoratori dipendenti del settore privato, dispone l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e

l'art. 87, comma 1, il quale prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;

Ritenuto che la necessità di assentarsi dagli istituti scolastici ed educativi per il periodo di tempo necessario all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e quello intercorrente tra l'esito eventualmente positivo dell'analisi eseguita e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, in assenza di analoghe tutele, rappresenti una grave remora alla partecipazione volontaria del personale docente e non docente e degli educatori ai programmi di screening eventualmente disposti, minando sostanzialmente il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e sorveglianza sanitaria che gli stessi si prefiggono nonché il raggiungimento di idonei livelli di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

Vista la circolare (messaggio) n. 2584 del 24 giugno 20202 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell'art. 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato «Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato;

Ritenuto che sussistano i presupposti per assicurare il riconoscimento di una tutela analoga a quella prevista dai menzionati articoli 26, comma 1, e 87, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, per il periodo di assenza dal luogo di lavoro del personale docente e non docente nonché degli educatori, per il tempo necessario all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 e quello intercorrente tra l'esito eventualmente positivo e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione;

Vista la straordinaria necessità di disporre con urgenza di informazioni complete sullo stato immunitario del personale docente e non docente e degli educatori, al fine di adottare le conseguenti misure organizzative idonee ad assicurare, nelle more di un intervento normativo di prossima adozione, che l'imminente avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia 2020/2021, avvenga con il minor rischio di pregiudizio per la salute pubblica;

Nomina:

Il Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per quanto di rispettiva competenza, quali soggetti attuatori perché, in ragione di quanto statuito nelle premesse, nelle more di un imminente intervento normativo in materia, adottino, anche mediante l'integrazione delle comunicazioni e delle circolari già diramate, ogni atto idoneo a chiarire che per il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l'università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.