Decreto legge 19.05.2020, n. 34
Titolo I - Salute e sicurezza
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»;
b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari di cui» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui» e le parole: «della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data» sono sostituite dalle seguenti: «della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data»;
c) al comma 548-bis:
1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono inserite le seguenti: «, per i medici specializzandi,»;
3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi» e le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»;
4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» è inserita la seguente: «medici» e dopo le parole: «trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici".