Decreto legge 19.05.2020, n. 34
Titolo III - Misure in favore dei lavoratori
Capo II - Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8153.5455
[1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.]56
Comma sostituito dall'art, 17, comma 1, D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.
Comma così modificato dall'art. 1, comma 279, L. 30.12.2020, n. 178.
Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.
Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.