Decreto legge 19.05.2020, n. 34
Titolo VI - Misure fiscali
1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole «A decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021».
1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini.114
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022115, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.116
Comma inserito dall'art. 105, comma 1, D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.
Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, D.L. 31.12.2020, n. 183, conv. con modif. da L. 26.02.2021, n. 21.
Comma inserito dall'art. 105, comma 1, D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.