Decreto legge 19.05.2020, n. 34
Titolo VI - Misure fiscali
1. Nel 2020 e fino al 30 aprile 2021117, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Comma così modificato dall'art. 5, comma 12, lett. a), D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.