Decreto legge 19.05.2020, n. 34
Titolo VIII - Misure di settore
Capo XII - Accelerazione dei concorsi
Sezione II - Disposizioni per l'accelerazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dell'emergenza epidemiologica i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura,168 indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.
Comma così modificato dall'art. 26, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 28.10.2020, n. 137, conv. con modif. da L. 18.12.2020, n. 176.