Decreto legge 19.05.2020, n. 34
Titolo VIII - Misure di settore
Capo IX - Misure in materia di università e ricerca
1. Il « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse.
3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.
5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 ».
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.