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D.P.C.M. 04.05.2020

Disposizioni applicative e criteri per l'accesso ai contributi previsti, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, dall'articolo 1, commi 389, 390, 391, 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (G.U. 14.08.2020, n. 203)

Titolo I - Contributi a favore delle istituzioni scolastiche

Capo III - Procedimento per l'assegnazione dei contributi a favore delle istituzioni scolastiche

Art. 10 - Assegnazione del contributo

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare gli elenchi delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto, rispettivamente, il contributo di cui all'art. 1 e all'art. 4, con il relativo importo spettante a ciascun soggetto.

Tali elenchi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicati, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

In caso di richiesta per un ammontare pari o inferiore all'importo di cui all'art. 8, comma 3, il contributo è riconosciuto nella misura del 90 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto degli abbonamenti.

In caso di richiesta per un ammontare superiore all'importo di cui all'art. 8, comma 3, il contributo è riconosciuto in misura pari al 90 per cento del suddetto importo, integrato, in presenza di eventuali risorse residue, della quota risultante dalla seguente operazione: ripartizione proporzionale delle risorse residue tra tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori. In tal caso l'elenco di cui al comma 1 è formato tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.

L'importo attribuibile non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto degli abbonamenti.