D.P.C.M. 04.05.2020
Titolo II - Contributo a favore degli studenti
Capo II - Procedimento per l'assegnazione del contributo a favore degli studenti
L'ammontare delle risorse da destinare al contributo di cui all'art. 11 è determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1 della predetta legge destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le risorse disponibili sono ripartite tra tutti gli studenti aventi diritto.
Il contributo riconosciuto è fruibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello studente «IoStudio», di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
Il contributo riconosciuto non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.