D.P.C.M. 04.05.2020
Titolo II - Contributo a favore degli studenti
Capo II - Procedimento per l'assegnazione del contributo a favore degli studenti
I contributi di cui agli articoli 1, 4 e 11 del presente decreto sono concessi, per un importo complessivo non superiore a 20 milioni annui, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della predetta legge, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.