Nota M.I. 29.05.2020, n. 1033
Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto rilancio" - "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021". Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali.
Come è noto, in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio"), attraverso l'adozione di specifiche misure in diversi settori, una parte delle quali dirette al sistema Istruzione.
In particolare:
- l'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020, ha stanziato 331 milioni di euro per il 2020, con l'obiettivo di sostenere la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative;
- l'art. 231, comma 7, del D.L. 34/2020, ha stanziato 39,23 milioni di euro per il 2020, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza.
Con particolare riferimento alle risorse di cui all'art. 231, comma 1, si evidenzia che le risorse sono assegnate sulla base dei criteri e dei parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento (cfr. art. 231, comma 4, D.L. 34/2020). Sarà cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma.
La Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, conseguentemente all'invio della presente nota, provvede:
- a dare comunicazione a ciascuna istituzione scolastica della risorsa spettante, in applicazione dei criteri previsti dalla normativa, per gli interventi di cui all'art. 231, comma 1 al fine di consentire di programmare e avviare tempestivamente le procedure amministrative necessarie. La risorsa, a seguire, sarà erogata secondo i tempi tecnici necessari;
- ad assegnare ed erogare, anche mediante anticipazione dal bilancio del Ministero, a tutte le istituzioni scolastiche coinvolte le risorse di cui all'art. 231, comma 7, con l'obiettivo di garantire l'immediata disponibilità della dotazione finanziaria utile per il corretto svolgimento degli esami di Stato.
Ciò premesso, con la presente nota si intende fornire prime istruzioni operative rispetto all'utilizzo delle risorse stanziate dall'art. 231, commi 1 e 7, del Decreto in oggetto, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
I. Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021
- I.I - Finalità di utilizzo delle risorse e relative categorie merceologiche
- I.II - Assegnazione, programmazione e contabilizzazione delle risorse
- I.III - Tempistiche utilizzo risorse e fabbisogni aggiuntivi
- I.IV - Prime considerazioni in merito alle procedure per l'affidamento delle risorse
II. Risorse art. 231, comma 7, del D.L. 34/2020 - Esami di Stato 2019/2020
III. Controlli di regolarità amministrativo contabile dei Revisori dei conti
IV. Servizio di assistenza Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC)
V. Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020", siglato con le OO.SS.
Indicazioni operative
I. Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021
I.I - Finalità di utilizzo delle risorse e relative categorie merceologiche
Il comma 2 dell'art. 231 del Decreto rilancio, definisce un quadro ampio di finalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo. Le istituzioni scolastiche potranno pertanto individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni, servizi e lavori, tenuto conto, nel contesto della riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico e ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, delle misure di sistema, organizzative e di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 che il Ministero definirà in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e d'intesa con le Organizzazioni Sindacali del Comparto istruzione e ricerca e dell'Area dirigenziale, sulla scorta di quanto già avvenuto per il regolare svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta un primo elenco di beni, servizi e lavori che le scuole potranno acquistare con le risorse messe a disposizione dal decreto in oggetto:
per quanto concerne la lettera a):
- servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all'adozione e applicazione del lavoro agile (anche per il personale ATA nel rispetto delle relative mansioni), alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica;
- servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica;
- servizi di lavanderia;
- servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti, anche speciali;
relativamente alla lettera b):
- fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale (a titolo esemplificativo, mascherine chirurgiche o di comunità1, FFP2, FFP3, guanti monouso, gel disinfettanti);
- fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per pavimenti);
- fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a titolo esemplificativo, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie);
con riferimento alla lettera c):
- acquisto di piattaforme e strumenti digitali di supporto al recupero delle difficoltà di apprendimento, anche per la didattica a distanza, per studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
con riferimento alle lettere d) ed e):
- acquisto e/o noleggio, di dispositivi digitali e di connettività per gli studenti meno abbienti, anche con eventuale possibilità di rimborso del costo dell'abbonamento per la connettività per la durata dell'emergenza (a titolo esemplificativo, notebook, personal computer, tablet);
- acquisto e/o noleggio e leasing di hardware, comprensivi di servizi di installazione e formazione per utilizzo;
- servizi di manutenzione di hardware, software e altri sistemi informatici;
- acquisto licenze software;
- acquisto e/o noleggio e leasing attrezzature per l'adeguamento dei laboratori per le nuove modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale (a titolo esemplificativo, attrezzature per laboratori scientifici, attività agro-alimentare);
- acquisto biglietti per visite guidate virtuali (a titolo esemplificativo, musei, gallerie d'arte);
- fornitura di strumenti editoriali e didattici innovativi;
per quanto riguarda la lettera f):
- servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica;
- fornitura di arredi scolastici, anche con riferimento alla didattica a distanza (a titolo esemplificativo, banchi modulari componibili);
- servizi di progettazione e gestione delle aree esterne per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica (a titolo esemplificativo, adeguamento e gestione delle aree verdi);
- servizi di progettazione e fornitura di apposita segnaletica per garantire la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica;
- fornitura e installazione di prodotti per la sorveglianza (a titolo esemplificativo, videocamere e monitor);
- piccola manutenzione e servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e disinfestazione;
- servizi di manutenzione degli arredi e attrezzature (a titolo esemplificativo, attrezzature laboratori, attrezzature palestra);
- altri interventi di adattamento di spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza.
Inoltre, come specificato al comma 3, le scuole potranno acquistare servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica (a titolo esemplificativo, supporto nella predisposizione di documenti per l'avvio e gestione della procedura d'acquisto), utilizzando fino ad un massimo del 10% delle risorse disponibili e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5 dell'articolo in oggetto.
Per indicazioni esemplificative rispetto agli strumenti Consip attualmente a disposizione per le categorie merceologiche di cui all'art. 231, si rinvia all'Allegato 1 - "Categorie merceologiche, strumenti Consip disponibili e link utili".
I.II - Assegnazione, programmazione e contabilizzazione delle risorse
L'Ufficio IX della Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti del Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 231, comma 9, del D.L. 34/2020, provvede alla tempestiva comunicazione ed assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo. Le risorse sono assegnate alle scuole sulla base dei criteri e parametri vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi dell'art. 231, comma 4, del D.L. 34/2020.
Preliminarmente all'avvio delle dovute registrazioni contabili, si consiglia di effettuare una rapida rilevazione dei propri fabbisogni di acquisto di beni, servizi e lavori, in considerazione delle risorse assegnate e delle finalità di utilizzo delle medesime. Individuati i fabbisogni e gli interventi che si intendono attivare per soddisfarli, occorre verificare le risorse finanziarie a disposizione e stabilire l'ordine di priorità di questi ultimi in base alle specifiche esigenze di ciascun contesto scolastico e al carattere di urgenza rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico.
L'adeguata pianificazione delle iniziative d'acquisto, sopra suggerita, consentirà altresì di attivarle nell'arco temporale definito dalla norma (entro il 30 settembre 2020 - cfr. art. 231, comma 5, D.L. 34/2020). Resta inteso che, trattandosi di risorse finalizzate, il Dirigente scolastico disporrà la necessaria variazione al programma annuale con decreto da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto, secondo le procedure prescritte (cfr. art. 10, comma 5, D.I. 129/2018).
Data la rilevanza che assumono per la comunità scolastica gli interventi da attivare, il Dirigente scolastico informa il Consiglio di istituto in merito alla pianificazione delle priorità da perseguire a mezzo delle risorse in parola.
Ciò premesso, di seguito si rappresentano prime indicazioni per una corretta contabilizzazione delle risorse in parola. In particolare, a seguito della comunicazione ed assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell'Istruzione, le istituzioni scolastiche provvedono a2:
accertare le somme in parola, in conto competenza, nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020".
imputare, tenuto conto della pianificazione degli interventi da attivare, le risorse in entrata nelle diverse destinazioni di spesa in funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime. A titolo meramente esemplificativo, qualora si decida di attivare tre diversi interventi: acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, acquisto di servizi professionali di formazione per il personale e acquisto di strumenti per la didattica a distanza, gli stessi andranno imputati, rispettivamente:
- categoria "A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola", scheda di destinazione "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020";
- categoria "P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale", scheda di destinazione "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020";
- categoria "A03 - Didattica", scheda di destinazione "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020";
- allocare le spese per natura in ciascuna scheda di destinazione di cui sopra, secondo la sezione spese del piano dei conti;
- monitorare l'avanzamento dei singoli interventi e curare le ordinarie operazioni di registrazione contabile.
Si rimette alla discrezionalità della singola istituzione scolastica la possibilità di aumentare con risorse proprie la dotazione di uno o più interventi da attivare con le risorse di cui all'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020, fermo restando la necessità di mantenere una contabilità separata ai fini della rendicontazione.
I.III - Tempistiche utilizzo risorse e fabbisogni aggiuntivi
Le istituzioni scolastiche avranno tempi di realizzazione molto ristretti; infatti il comma 5 prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, debbano essere completate le procedure di affidamento.
Laddove le risorse risultino non impegnate entro la suddetta data, queste dovranno infatti essere versate dalle istituzioni scolastiche in apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tali risorse saranno poi redistribuite alle istituzioni scolastiche che abbiano già utilizzato le risorse ed evidenziato ulteriori fabbisogni.
Il Ministero fornirà istruzioni operative e metterà a disposizione appositi strumenti digitali per garantire la comunicazione da parte delle scuole sia delle risorse utilizzate e/o impegnate, sia di eventuali ulteriori fabbisogni.
I.IV - Prime considerazioni in merito alle procedure per l'affidamento delle risorse
Al fine di fornire prime considerazioni in merito all'oggetto, si riportano nella presente sezione indicazioni relative a:
- Procedure per l'affidamento di appalti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (I.IV.I);
- Interventi riguardanti l'edificio scolastico e rapporti con gli Enti Locali (I.IV.II);
- Procedure per l'affidamento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (I.IV.III).
I.IV.I - Procedure per l'affidamento di appalti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016
In merito alle procedure di selezione dei soggetti privati cui affidare l'esecuzione degli interventi occorre fare riferimento alla normativa generale in materia di contratti pubblici (ad es., D.Lgs. 50/2016 e relative previsioni di attuazione).
In ragione del valore dei finanziamenti che saranno erogati a ciascuna scuola, in particolare, si dovranno tenere in considerazione le norme che disciplinano gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (pari a euro 5.350.000,00 per gli appalti di lavori e per le concessioni e a euro 139.000,00 per gli appalti pubblici di servizi e forniture).
Più nello specifico, fermo il rispetto degli ordinari obblighi di acquisto in via centralizzata, si può stimare che gli affidamenti andranno a ricadere, in via generale e meramente indicativa, nelle seguenti tipologie di procedure:
a) per appalti di importo inferiore a euro 40.000,00, affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016);
b) per appalti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00 per i lavori, o a euro 139.000,00 per le forniture e i servizi, affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016).
Nei casi di estrema urgenza, nei termini che saranno specificati nel successivo punto B.III, si potrà ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, strumento che consente di affidare in via diretta, anche per le procedure di importo pari o superiore a euro 40.000,00.
Si riportano, pertanto, a seguire le principali fasi che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche dovranno di regola seguire:
a) ricorso a Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, oppure, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali (in quest'ultimo caso, l'Istituzione dovrà adottare un provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015):
b.1) ricorso, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019;
b.2) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub(b.1), possibilità di scegliere se ricorrere, alternativamente a: (i) Me.PA.; (ii) procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti; (iii) procedure di affidamento in via autonoma.
Si ricorda, in merito, che per alcune categorie merceologiche sussistono obblighi di acquisto in via centralizzata differenti rispetto a quanto sopra. Per i servizi e beni informatici e di connettività, ad esempio, è previsto che:
- fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente (ossia Convenzione quadro), sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Accordi quadro Consip, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro soggetto aggregatore (art. 1, comma 512, Legge n. 208/2015);
- è possibile procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso ai suddetti strumenti esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dal Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'ANAC e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) (art. 1, comma 516, Legge n. 208/2015).
In via generale, si rinvia per approfondimenti al Quaderno n. 1 "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)" e alla relativa appendice, disponibili sul sito internet del Ministero.
Si raccomanda di tenere in considerazione i vari aggiornamenti normativi, nonché le prassi ANAC e gli orientamenti giurisprudenziali, anche in ragione della particolare mutevolezza del quadro regolatorio in materia di acquisti nell'attuale contesto emergenziale.
In ogni caso, al fine di dare alle istituzioni scolastiche il massimo supporto, la Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie ed i contratti, mediante il servizio di Help Desk amministrativo- contabile e, ove necessario, con ulteriori note esplicative, continuerà a garantire, soprattutto in questa delicata fase emergenziale, un aggiornamento costante delle evoluzioni normative in materia e la risposta a quesiti di carattere amministrativo-contabile sulle procedure in corso di espletamento[3].
Per indicazioni esemplificative in merito a possibili misure di semplificazione degli acquisti, si rinvia all'Allegato 2 - "Possibili misure di semplificazione delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici".
I.IV.II - Interventi riguardanti l'edificio scolastico e rapporti con gli Enti Locali
Nella definizione degli interventi da eseguire, le scuole dovranno, come di consueto, tenere conto di quanto previsto dell'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, che incardina in capo agli Enti Locali competenze afferenti alla manutenzione degli edifici scolastici e ad altri profili connessi (ad es., impianti, arredi, ecc..)[4].
Per approfondimenti circa la tematica in oggetto, si rinvia all'Allegato 3 - "Rapporti tra scuole ed Enti Locali in merito agli interventi manutentivi sugli edifici scolastici".
I.IV.III - Procedure per l'affidamento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001
Nei casi in cui le istituzioni, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2, dell'art. 231 del Decreto rilancio, abbiano necessità di affidare incarichi individuali, dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dalla ulteriore normativa di settore.
Per approfondimenti circa la tematica in oggetto, si rinvia all'Allegato 4 - "Possibili misure di semplificazione delle procedure per l'affidamento di incarichi individuali".
II. Risorse di cui all'art. 231, comma 7, del D.L. 34/2020 - Esami di Stato 2019/2020
Come accennato in premessa, all'art. 231, comma 7, del D.L. 34/2020, vengono stanziati 39,23 milioni di euro per garantire il corretto svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, ove l'evoluzione della dinamica epidemiologica e le indicazioni fornite dalle autorità competenti lo consentano e ai sensi dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 10, articolo 31, comma 2. (rif. Protocollo con OO.SS.).
Ai sensi del comma 6, art. 231 del citato D.L. 34/2020, ogni scuola del Sistema Nazionale d'Istruzione, sede di esame, utilizza le medesime risorse per l'acquisto di tutti i beni e servizi necessari a garantirne il regolare svolgimento in presenza, assicurando la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, in applicazione delle linee guida di sistema, organizzative e di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19, definite nel "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado" (cfr. Allegato 5), approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 15 maggio 2020 e recepito, in data 19 maggio 2020, dal Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020", siglato con le OO.SS. del Comparto Istruzione e ricerca e dell'area dirigenziale (cfr. Allegato 6).
Al fine di assicurare a ciascuna scuola statale e paritaria, sede di esame, una dotazione finanziaria congrua per l'acquisto dei materiali e dei servizi necessari (quali, a titolo esemplificativo, dispositivi di protezione individuale, gel disinfettanti e dispenser, acquisto di prodotti e detergenti specifici per l'esecuzione di pulizie approfondite, acquisto di interventi di sanificazione), la stessa è stata quantificata in base ai seguenti criteri:
- numero di studenti e di unità di personale coinvolti nelle operazioni di svolgimento dell'Esame di Stato;
- numero di plessi in cui si articola l'istituzione scolastica.
Resta inteso che ciascuna istituzione scolastica autonoma, sulla base delle concrete ed effettive esigenze, potrà utilizzare le risorse assegnate per acquistare ogni tipologia di bene e servizio coerente con la finalità prevista dalla norma e secondo i quantitativi ritenuti necessari per garantire l'applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente durante lo svolgimento degli esami di Stato.
Si ritiene infine opportuno fare presente che, qualora al termine dell'anno scolastico il Fondo delle Istituzioni scolastiche non presenti economie sufficienti al fine di remunerare eventuali attività aggiuntive del personale ausiliario connesse alle attività da svolgere per garantire la pulizia costante degli ambienti scolastici nel rispetto delle misure di sicurezza previste, sarà possibile prevedere per tale finalità, in assenza di altre disponibilità, l'utilizzo della risorsa finanziaria assegnata ai sensi dell'art. 231, comma 7, previa attivazione della contrattazione di sede con le OO.SS.
III. Controlli di regolarità amministrativo contabile dei Revisori dei conti
Con particolare riferimento ai controlli di regolarità amministrativo-contabile svolti dai Revisori dei conti, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 231, comma 10, del D.L. 34/2020, i "[...] revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite". Pertanto, i controlli avverranno a consuntivo ed avranno ad oggetto il rispetto delle finalità di utilizzo delle risorse stanziate all'art. 231, commi 1 e 7 del D.L. 34/2020 e delle ordinarie procedure amministrativo- contabili previste nel D.I. 129/2018 e nella normativa primaria. Infine, si rappresenta che, in attesa di nuova comunicazione da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione centrale, restano valide le indicazioni fornite con la nota prot. n. 562/2020, in merito alla sospensione delle visite dei Revisori dei conti in presenza.
IV. Servizio di assistenza Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC)
Da ultimo, si rappresenta, che il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) - canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le istituzioni scolastiche su tematiche amministrativo contabili - continuerà ad essere regolarmente attivo e sarà garantito un supporto costante alle scuole.
La Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti ha attivato, all'interno del servizio suddetto, un'apposita sezione dedicata alla gestione dell'"emergenza COVID-19". Pertanto, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale, attraverso i canali di assistenza telematica e telefonica, potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale collegate all'attuazione delle misure richiamate nella presente nota e, più in generale, alla gestione della situazione emergenziale.
Inoltre, come convenuto nell'intesa con le OO.SS. (cfr. Allegato 6), a partire dal 28 maggio 2020, l'Help Desk Amministrativo Contabile sarà diretto altresì a supportare le istituzioni scolastiche nell'applicazione delle misure di sicurezza delineate nel Documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (cfr. Allegato 5).
Si segnala inoltre che, al fine di favorire e velocizzare l'attivazione delle procedure di affidamento da parte delle scuole, saranno messi a disposizione delle scuole template e specifiche istruzioni operative. Maggiori informazioni saranno riportate all'interno del servizio stesso.
Inoltre, tramite il servizio HDAC è possibile anche consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d'interesse. È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: "SIDI > Applicazioni SIDI > Gestione Finanziario Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile".
V. Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020", siglato con le OO.SS.
In conclusione, è opportuno ricordare che sempre al fine di garantire il massimo supporto alle istituzioni scolastiche sede di esame, l'intesa con le OO.SS. prevede l'impegno di questo Ministero ad attivare:
- un Tavolo nazionale permanente, composto da rappresentanti del Ministero, delle OO.SS. e della Croce Rossa, a cui saranno riportate, con cadenza periodica (ogni 2 giorni), le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute dalle istituzioni scolastiche tramite il citato servizio di Help Desk Amministrativo Contabile, anche allo scopo di fornire indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché di definire e attuare, con la partecipazione delle OO.SS. rappresentative della dirigenza scolastica, quanto previsto all'art. 5, comma 3, dal rispettivo CCNL Area Istruzione e ricerca; il tavolo verifica costantemente che gli esami di Stato si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all'andamento dei contagi, riservandosi di richiedere al CTS l'adozione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;
- un Tavolo di lavoro permanente, istituito presso ogni U.S.R., di cui fanno parte rappresentanti delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del Protocollo d'Intesa, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio, con funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, allo scopo di fornire soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli Ambiti territoriali. Si precisa che ciascuna O.S. partecipa al tavolo con almeno 2 componenti, uno del comparto scuola e l'altro dell'area dirigenziale;
- un monitoraggio attraverso gli UU.SS.RR. per verificare che nelle scuole, prima dell'inizio delle procedure d'esame, si sia provveduto ad effettuare la sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate, qualora indicato come specifica misura dalla competente autorità sanitaria regionale, anche al fine di creare le condizioni di massima tranquillità agli studenti, alle famiglie, al personale;
- una comunicazione efficace, da parte delle istituzioni scolastiche e tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, sulle determinazioni finali riguardanti le procedure anti- contagio rivolta alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola;
- un monitoraggio costante, attraverso gli UU.SS.RR., sull'utilizzo delle risorse assegnate e finalizzate alla piena attuazione delle misure di sicurezza definite nel Documento approvato dal CTS, nonché ad integrarle in caso di necessità;
- un supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI e sui contenuti del Documento approvato dal CTS, come previsto dalla Convenzione con Croce Rossa e dai piani d'intervento regionale. Resta fermo che le scuole possono avvalersi anche di altre modalità per la formazione del personale secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa (ad esempio mediante iniziative autonome delle scuole o avvalendosi dei soggetti per la formazione accreditati presso il MI);
- indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli UU.SS.RR. per le rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento approvato dal CTS, circa le modalità di esonero dall'esame in presenza per tutto il personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a rischio;
- i protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso la presenza fisica del personale della Croce Rossa, anche al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella sede d'esame, secondo quanto previsto dalla Convenzione MI-CRI e dai piani d'intervento regionali.
Si richiama l'art. 26, comma 1, lettera c) dell'OM 16 maggio 2020, n. 10 sull'Esame di Stato del secondo ciclo, in merito alla necessità di disporre la partecipazione all'Esame dei commissari in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona, qualora risulti per essi, da apposita certificazione medica, il rischio di contagio.
La modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio in videoconferenza deve intendersi adottabile in via esclusiva, fino alla data del 14 giugno 2020, stante quanto disposto all'art. 1, comma 1, lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ai sensi del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
Desidero, infine, ringraziarVi per l'immenso impegno che avete garantito in questa fase di emergenza e resto a disposizione per ogni necessità di carattere amministrativo ed operativo in un'ottica di collaborazione e con l'intento di assicurare il diritto all'istruzione e il corretto funzionamento del sistema scolastico.
Con l'occasione invio a tutti Voi i più cari saluti.
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[1] Si definiscono mascherine di comunità: "mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".
[2] Per un dettaglio sull'utilizzo del piano dei conti e delle destinazioni delle istituzioni scolastiche, si rimanda alle indicazioni fornite con nota prot. n. 4646 del 6 marzo 2019.
[3] A titolo esemplificativo, si evidenziano intanto i seguenti provvedimenti di particolare rilevanza: - Comunicazione della Commissione UE, denominata "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" (n. 2020/C 108 I/01); - Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 - "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni" e relativa successiva precisazione del 20 aprile 2020; - Documento denominato "Vademecum ANAC per affidamenti rapidi durante l'emergenza e nella "fase 2"" del 22 aprile 2020; - Linee Guida ANAC n. 4 - "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate da ultimo con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019.
[4] Si precisa, inoltre, che, con riferimento all'allestimento e all'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'art. 3, comma 3 della Legge n. 23/1996 prevede che l'Ente Locale competente "[...] è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature".
Allegato 1 - Categorie merceologiche, strumenti consip disponibili e link utili
Di seguito si riportano, a titolo meramente esemplificativo, per alcune categorie merceologiche acquistabili con le risorse di cui all'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020, i relativi strumenti Consip attualmente disponibili e dei link a supporto.
Categoria merceologica | Strumenti Consip disponibili | Link utili |
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Fornitura di prodotti per la videosorveglianza | - MePA Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio | - MePA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sch eda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09 Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio |
Fornitura di dispositivi informatici e connettività | - Convenzione-Pc Portatili e Tablet 3 - MePA Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio SdaPA- ICT |
- Convenzione: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sch eda_iniziativa.html?idIniziativa=6ac1b9de89a503a7 - MePA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sch eda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09 Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio - SdaPA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sch eda_iniziativa.html?idIniziativa=ca64945595b9125e |
Arredi, complementi e Segnaletica | - MePA - Arredi - SdaPA - Arredi |
- MePA (Arredi e Segnaletica): https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09 - Arredi - SdaPA (Arredi): https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=408edb97bc1464b9 |
Servizio di manutenzione beni e apparecchiature | - MePA Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature | - MePA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3 Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature |
Servizi di manutenzione e riparazione impianti | - Convenzione - Facility management 4 MePA - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - SdaPA - ervizi di manutenzione degli impianti antincendio- SdaPA - Servizi di Manutenzione degli impianti Termoidraulici e di condizionamento - SdaPA - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali - SdaPA - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori |
- Convenzione: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=9629554ca6280bfe - MePA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3 Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - SdaPA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetri na_iniziative.html?filter=SD##post_call_position - Servizi di manutenzione degli impianti antincendio / Servizi di Manutenzione degli impianti Termoidraulici e di condizionamento / Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali / Servizi di manutenzione degli impianti elevatori |
Pulizia, sanificazione, disinfestazione e igiene Smaltimento rifiuti speciali | - Convenzione - Facility Management 4 - MePA - Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti - MePA - Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti - MePA - Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali - SdaPA - Servizi di pulizia e igiene ambientale - SdaPA - Servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari |
- Convenzione: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=9629554ca6280bfe - MePA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3 Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti - MePA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09 -> Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti - MePA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3 Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali - SdaPA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=871732186e974130 - SdaPA: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/sche da_iniziativa.html?idIniziativa=7b30ea531b299828 |
Allegato 2 - Possibili misure di semplificazione delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici
Si riportano a seguire alcune considerazioni ai fini di una maggiore speditezza delle procedure, nell'intento di fornire alle scuole prime indicazioni operative.
A. Ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.)
L'utilizzo del Me.PA., quale strumento idoneo a semplificare gli acquisti, potrà essere valutato dall'Istituzione scolastica e ritenuto preferibile rispetto all'acquisto "in via autonoma", ove le prestazioni ivi offerte siano idonee a soddisfare i fabbisogni dell'Istituzione medesima[1].
Per gli acquisti di beni informatici e di connettività, invece, il Me.PA. risulta obbligatorio. Tale obbligo si riferisce ad acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a euro 5.000,00, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018).
B. Ricorso all'affidamento diretto
Come già evidenziato, per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a euro 40.000,00, le istituzioni scolastiche potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Per gli affidamenti di importo superiore a euro 10.000,00, le istituzioni, di regola, dovranno rispettare i criteri e i limiti fissati da apposita Delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018.
Come ricordato anche nella nota MI prot. n. 562/2020, tenuto conto della situazione di urgenza venutasi a determinare e delle difficoltà di riunire tempestivamente l'organo collegiale, si ritiene che il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, possa procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, motivando espressamente, nella determina a contrarre, la deroga ad eventuali soglie più basse (comprese tra euro 10.000,00 e euro 40.000,00) fissate dal Consiglio di Istituto.
C. Ricorso a procedure negoziate senza bando in via d'urgenza
L'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 prevede che "Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti".
La procedura in questione è attivabile inter alia nella seguente ipotesi: "[...] c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati" (c.d. "urgenza qualificata").
Di regola, l'individuazione dell'operatore dovrebbe essere preceduta da un confronto competitivo con 5 fornitori, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
In merito a tale tipologia di procedura, è di recente intervenuta una Comunicazione della Commissione UE, denominata "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" (n. 2020/C 108 I/01)[2], la quale ha fornito alcune indicazioni operative sulle regole di gestione degli appalti pubblici, anche di servizi, nel quadro dell'emergenza Covid-19.
Tale documento ha precisato che le amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando possono negoziare il contratto direttamente con un unico Operatore, purché quest'ultimo sia l'unico in grado di erogare le prestazioni necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza[7].
La Comunicazione evidenzia che l'aggiudicazione deve avvenire sulla base di una determina a contrarre motivata, nell'ambito della quale siano affrontati i seguenti quattro requisiti, già appartenenti allo schema legislativo di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, e calati empiricamente dalla Commissione nelle contingenze dell'emergenza Covid-19:
(i) imprevedibilità degli eventi (par. 2.3.1);
(ii) impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali a causa dell'estrema urgenza (par. 2.3.2);
(iii) nesso di causalità tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza (par. 2.3.3);
(iv) ricorso alla procedura negoziata senza bando unicamente per colmare la lacuna fino a quando non sarà possibile trovare situazioni più stabili (par. 2.3.4).
Nelle procedure negoziate senza bando in via d'urgenza di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come precisato anche dal "Vademecum ANAC per affidamenti rapidi durante l'emergenza e nella "fase 2"" del 22 aprile 2020, le stazioni appaltanti possono, inoltre, applicare la previsione di cui all'art. 163, comma 7, del suddetto Decreto che, nell'ambito di emergenze di protezione civile, consente la semplificazione delle verifiche circa il possesso dei requisiti.
In particolare, la suddetta norma prevede che "[...] limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c),[qualora, n.d.r.] vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità".
D. Provvedimento a contrarre
L'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 contiene misure di semplificazione, prevedendo che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".
Tale norma consente l'adozione di un decreto di acquisto unico, dal contenuto semplificato, sia per gli affidamenti diretti (art. 36, comma 2, lett. a), sia per le procedure comparative (art. 36, comma 2, lett. b). L'opportunità offerta dalla norma potrebbe risultare di utilità nell'ambito del quadro emergenziale e della necessità di rispettare le tempistiche di cui all'art. 231 del Decreto rilancio.
Resta ovviamente ferma la facoltà per le istituzioni di adottare comunque due provvedimenti (uno di indizione e uno di aggiudicazione).
E. Modifiche di contratti in corso di esecuzione
Eventuali modifiche ai contratti in corso di esecuzione potranno essere disposte, previa valutazione dei relativi presupposti, ai sensi di quanto previsto nel contratto originario o nella normativa vigente (ad es., art. 106 del D.Lgs. 50/2016). A seconda dei casi, l'Istituzione potrà disporre, con provvedimento motivato, modifiche contrattuali (ad esempio, rinnovi, opzioni, ripetizioni di servizi analoghi, proroghe, varianti, contratti supplementari).
Gli atti aggiuntivi, disposti nei termini di cui sopra, potranno essere finanziati con le risorse dell'art. 231 del Decreto rilancio.
F. Verifiche in merito ai requisiti di carattere generale e speciale
In merito alle verifiche in oggetto, si rinvia innanzitutto alle semplificazioni previste ai paragrafi 4.2.2, 4.2.3 delle citate Linee Guida ANAC n.4.
Nello specifico, le citate Linee Guida prevedono le seguenti misure:
- per affidamenti fino a euro 5.000,00:
(i) acquisizione di autodichiarazione dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale, ove previsti;
(ii) consultazione del casellario ANAC;
(iii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
(iv) verifica circa la sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o ai fini dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- per affidamenti di importo superiore a euro 5.000,00 e non superiore euro 20.000,00:
(i) acquisizione di autodichiarazione dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale, ove previsti;
(ii) consultazione del casellario ANAC;
(iii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
(iv) verifica circa la sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o ai fini dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
Nei casi di cui sopra, il contratto deve in ogni caso contenere specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso; l'incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
Sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le istituzioni scolastiche sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche su base campionaria.
Ove sussistano i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, ultima parte del D.Lgs. 50/2016, è possibile, inoltre, ricorrere all'immissione/esecuzione in via d'urgenza, strumento utilizzabile per le procedure di qualsiasi importo. La norma, in particolare, prevede che "L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari".
Nel caso di cui sopra, l'Istituzione:
- stipulerà con l'aggiudicatario, previa acquisizione dallo stesso di cauzione definitiva, un verbale di immissione/esecuzione anticipata, che farà provvisoriamente le veci del contratto, dando avvio all'esecuzione delle prestazioni.
Il verbale dovrà riportare una clausola risolutiva, nell'eventualità in cui l'aggiudicatario dovesse risultare privo di requisiti di carattere generale e/o speciale;
- eseguirà le verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali;
- in caso di esito positivo, potrà procedere con la stipula del contratto,
oppure,
in caso di esito negativo, dovrà risolvere il verbale di immissione/esecuzione anticipata ed escutere la cauzione definitiva. In tal caso, l'Istituzione potrà, inoltre, scorrere la graduatoria e rivolgersi al concorrente secondo classificato.
Con riferimento alle misure di semplificazione in merito alle verifiche circa il possesso dei requisiti applicabili alle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, si rinvia al precedente punto B.III.
G. Esonero temporaneo contributi ANAC
L'art. 65 del D.L. 34/2020 prevede che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'ANAC di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto e fino al 31 dicembre 2020.
Al termine dell'attività negoziale, il Dirigente scolastico rende in ogni caso al Consiglio di Istituto apposita informativa relativa all'attività compiuta, nei modi e nei termini prescritti dal D.I. 129/2018.
[1] Si precisa che, alla luce della previsione introdotta dalla legge 208/2015 (Legge di Bilancio 2016) all' articolo 4, comma 3-ter, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche lavori di manutenzione ordinaria.
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0401(05)
[3] La Comunicazione UE n. 2020/C 108 I/01 precisa che "In concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE («la direttiva»), tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell'UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un'aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di consegna".
Allegato 3 - Rapporti tra scuole ed enti locali in merito agli interventi manutentivi sugli edifici scolastici
Le scuole potranno effettuare interventi manutentivi sugli edifici scolastici esclusivamente nei seguenti casi:
- Piccola manutenzione: interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso (art. 39, comma 2, D.I. 129/2018);
- Conferimento di delega da parte dell'Ente Locale: conferimento da parte dell'Ente Locale, tramite atto convenzionale, di un'apposita delega a svolgere interventi manutentivi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 23/1996 e dell'articolo 39, commi 1 e 4, del D.I. 129/2018;
- Immobili di proprietà della scuola: interventi riguardanti immobili acquisiti in proprietà dalla scuola, con fondi derivanti da attività proprie, eredità, legati e donazioni (art. 39, comma 3, del D.I. 129/2018).
Da ultimo, per ciò che concerne i profili di sicurezza sul lavoro, si richiama l'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il quale prevede che: "Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".
Per un approfondimento in merito alle tematiche di cui al presente paragrafo si rinvia alla Nota del Ministero n. 74 del 5 gennaio 2019 (pp. 19 e ss.).
Allegato 4 - Possibili misure di semplificazione delle procedure per l'affidamento di incarichi individuali
Nei casi in cui le istituzioni, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 dell'art. 231 del Decreto rilancio, abbiano necessità di affidare incarichi individuali[1], dovranno operare nel rispetto della normativa (artt. 7, commi 5-bis e 6, e 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ed espletare procedure di individuazione dell'incaricato mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa[2].
Quanto agli specifici presupposti di legittimità, l'istituzione, previo accertamento circa l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, può conferire incarichi ad "esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria", ove ricorrano tutte le seguenti condizioni, specificate dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001[3]:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
- la prestazione deve essere temporanea. Non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'Incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'Incarico[4];
- la durata, l'oggetto e il compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati.
L'obbligo di ricorrere a procedure comparative potrà essere derogato in casi eccezionali e congruamente motivati (a titolo esemplificativo, nei casi di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'incarico o di procedura comparativa andata deserta, di affidamento di prestazioni meramente occasionali)[5].
[1] Con riferimento alla differenza tra "contratto d'appalto" e "contratto di lavoro autonomo" si vedano, tra le tante: Deliberazione Corte dei Conti, Sezione di Controllo regionale per la Lombardia, 30 maggio 2016, n. 162, la quale ha precisato che: "L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione"; TAR Lazio, Roma, sez. II-Ter, 5 aprile 2017, n. 4243, ove è specificato che: "Osserva il Collegio che la consulenza professionale è assimilabile - come ha riconosciuto anche la giurisprudenza della Corte dei conti - al contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, che è considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l'esecuzione di una prestazione frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. L'appalto di servizi (e quindi anche il subappalto) differisce tuttavia dall'attività di consulenza in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore". In merito alla qualificazione dell'incarico di medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008, si rinvia al parere ANAC, 8 maggio 2019, n. 412, che, nella fattispecie presa in esame, ha rilevato che "Dalla natura delle prestazioni da erogare, dalla loro complessità, dal carattere costante del servizio, nonché dalla considerazione che esso presuppone un'organizzazione di mezzi non individuale, si trae la conferma della sua qualificazione come appalto di servizi".
[2]Si rinvia alla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
[3] Si veda sul punto Sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, 9 giugno 2017, n. 88: "[...] Il conferimento di un Incarico esterno, di consulenza, di studio, o di collaborazione non è assolutamente vietato, ma sottostà ad alcuni presupposti, che la normativa e la giurisprudenza ha progressivamente affinato, ma che già nel 2005 si incentravano: a) sulla mancanza di risorse interne utilizzabili; b) sulla necessità che gli incarichi individuali fossero (e siano) conferiti ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata (dunque temporanei), luogo, oggetto e compenso".
[4] Sul punto, si veda la Deliberazione Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo, 13 febbraio 2014, n. 3, nella quale è riportato quanto segue: « Sul punto, la giurisprudenza di questa Sezione è costante nell'interpretare rigorosamente i limiti previsti dalla legge (cfr., a titolo esemplificativo, delibere 25/2010; 1/2012; 2/2012; 26/2012) ed, in argomento, sono intervenute anche numerose Circolari del Dipartimento della funzione pubblica (per tutte, n.2/2008) le quali hanno richiamato le Amministrazioni Pubbliche a valutare attentamente le proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità, proprio al fine di far ricorso ai contratti di collaborazione solo per esigenze temporanee ed a seguito di apposite e trasparenti procedure selettive. Posto quanto sopra, il provvedimento in esame non risulta conforme a legge, atteso che si pone in contrasto con il divieto di rinnovo dei contratti di collaborazione e, comunque, carente dei presupposti di temporaneità e straordinarietà della prestazione. Occorre rammentare che la ratio delle citate disposizioni è da ravvisarsi nell'intento di evitare che siano stipulati contratti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e che la "straordinarietà" si traduca in un modus operandi sistematico, circostanza che sembra ricorrere nella specie, atteso che era ben noto alla Scuola che il "Rapporto annuale" dovesse essere elaborato con cadenza periodica e ricorrente. Sul punto, non può condividersi l'argomentazione espressa dall'Amm.ne, secondo cui, siccome l'attribuzione del contratto è avvenuta a seguito di una procedura selettiva, non debba essere considerato rinnovo, bensì "altro" Incarico. Invero, il divieto di rinnovo introdotto dall'art.1, comma 147, della legge n. 228/2012 deve essere inteso non solo con riguardo al soggetto destinatario, ma anche e soprattutto con riferimento all'oggetto della prestazione, poiché ciò che la norma mira a scongiurare è la ripetizione di un negozio giuridico precedentemente instaurato, seppure nuovo e autonomo rispetto al precedente, che riveli incontestabilmente l'assenza dei requisiti di straordinarietà e limitatezza nel tempo dell'esigenza dell'Amministrazione, come ribadito[...]». In senso analogo, si vedano anche la Deliberazione Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo, 3 aprile 2014, n. 7 e la Deliberazione Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo, 24 febbraio 2016, n. 6.
[5] Deliberazione Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2018, n. 39.
Allegato 5 - Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado
Allegato 6 - Protocollo d'Intesa M.I. 19.05.2020, n. 16: Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020