Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 10
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza commissioni, le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissioni.
3. Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la commissione si avvale, ove già non presenti in commissione, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all'albo dell'istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti.
4. Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite dall'USR, su segnalazione del dirigente scolastico, commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura, eventualmente integrate con docenti dell'istituzione scolastica di iscrizione.
5. Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sub i., i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari designati dal consiglio di classe di associazione dell'istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii. sono nominate dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel protocollo di intesa.