Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 10
1. Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
2. Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove di cui al decreto EsaBac Techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
3. Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio.
4. Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell'esame EsaBac o EsaBac Techno risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.
5. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.
6. L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac o EsaBac Techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dicitura esito negativo nel caso di mancato superamento.
7. I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.
8. La prova di cui al comma 7 accerta le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di Lingua e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera.
9. Della valutazione della prova orale di cui al comma 7 si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio.
10. Ai fini dell'espletamento delle prove di cui ai commi 3 e 7, ogni sottocommissione può assegnare ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all'articolo 17, comma 3, ove necessario.
11. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale consente l'accesso agli istituti di istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.