Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 10
1. Per la Regione autonoma Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché le disposizioni normative regionali.
2. Per la Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché le disposizioni normative provinciali.
3. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno- italiano del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza. La parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) è relativa alla lingua slovena. Una parte del colloquio è riservata all'accertamento della padronanza dell'italiano - seconda lingua.