Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 11
1. Gli scrutini finali concernenti le classi terza della scuola secondaria di primo grado e le classi terminali dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinati da una o più ordinanze del Ministro concernenti gli esami di Stato relativi al primo e al secondo ciclo di istruzione, fermo restando le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili.
2. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.