Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 11
1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.