Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 9
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.