Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 9
1. I candidati privatisti di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento dell'esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale di cui all'articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall'istituzione scolastica sede d'esame.
2. L'elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.
3. La valutazione dell'elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni di cui al presente articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020.