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Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 9

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 7 - Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 e della presentazione orale di cui all'articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.

3. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.

5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.