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Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 9

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", e in particolare l'articolo 12;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante "linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzatica e didattica dei Centri di Istruzione per gli adulti";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

Vista la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l'anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Sato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

a) quanto all'articolo 7, si dispone una riformulazione che tiene conto delle osservazioni, pur non potendo accogliere la proposta di attribuire un peso specifico all'elaborato, stante anche il criterio previsto dal d.l. 22/2020, che indica ai consigli di classe di "tenere conto" dello stesso. La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell'autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie;

b) la modifica proposta all'articolo 9 non terrebbe compiutamente conto della necessità di accertamento della L2, perché non si comprende come un elaborato "redatto e illustrato in lingua slovena" possa prevedere l'accertamento della padronanza della lingua italiana.

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