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Decreto direttoriale M.I. 16.03.2020, n. 181

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Art. 8 - Scuole secondarie di I e II grado

1. Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel Piano regionale alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie convenzionate, sono ripartite come segue:

a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nell'Anagrafe nazionale alunni, non inferiore a otto in ciascuna classe;

b) l'80% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. Le risorse di cui alla lettera a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse, fermo restando il limite minimo di otto alunni iscritti e frequentanti ciascuna classe.

3. Le risorse di cui alla lettera b) sono assegnate alle scuole in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde delle scuole secondarie di II grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati alla "Anagrafe nazionale degli alunni".