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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Capo I - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 22 bis - Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19.40

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

40

Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77