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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 31 - Incumulabilità tra indennità

1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'as-segno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.61

1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.62

1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.63

1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater è presentata con le medesime modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.64

1-sexies. L'indennità di cui al comma 1-ter è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.65

61

Comma inserito dall'art. 75, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.

62

Comma inserito dall'art. 37, comma 1, D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 23.07.2021, n. 106.

63

Comma inserito dall'art. 37, comma 1, D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 23.07.2021, n. 106.

64

Comma inserito dall'art. 37, comma 1, D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 23.07.2021, n. 106.

65

Comma inserito dall'art. 37, comma 1, D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 23.07.2021, n. 106.