Decreto legge 17.03.2020, n. 18
Titolo II - Misure a sostegno del lavoro
Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.