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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 45 - Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 15 giugno 202071, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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Comma così modificato dall'art. 79, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.