Decreto legge 17.03.2020, n. 18
Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499. » le seguenti: « All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio »;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499. » le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio».
2. All'art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 18 aprile 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 18 giugno 2020 ».