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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui « prima casa », cd. «Fondo Gasparrini»

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

a) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile77 che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10 per cento dei soc78i assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione79, alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo;80

b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;

b-bis) la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

« 478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.».

2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito».

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

77

Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1 bis, D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.

78

Comma così modificato dall'art. 42 bis, comma 7, D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.

79

Comma così modificato dall'art. 10, comma 7, lett. a), D.L. 16.07.2020, n. 76, conv. con modif. da L. 11.09.2020, n. 120.

80

Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 2 ter, D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.