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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 54 quater - Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura

1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l'anno 2020, sono a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 14. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.