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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo V - Ulteriori disposizioni

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 113 bis - Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale 225

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

225

Articolo abrogato dall'art. 228 bis, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.