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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo V - Ulteriori disposizioni

Art. 125 bis - Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate.

2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;

c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.