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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.89

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5.I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.90

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

7. Abrogato dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

89

Comma inserito dall'art. 135, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.

90

Comma così modificato dall'art. 127, comma 1, lett. b), D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.