IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 62 bis - Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato 91

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante « Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi », sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

91

Articolo abrogato dall'art. 14 ter, comma 5, D.L. 08.04.2020, n. 23, conv. con modif. da L. 05.06.2020, n. 40.