Decreto legge 17.03.2020, n. 18
Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Articolo abrogato dall'art. 125, comma 5, D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.