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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto94 202195969798, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.

2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre99 2020100, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di diciotto e101 di dieci rate, anche non consecutive102.

3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021103

3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973104.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026105.

4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate106.

107 

94

Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 23.07.2021, n. 106.

95

Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.

96

Comma così modificato dall'art. 1 bis, comm 1, lett. a), D.L. 07.10.2020, n. 125, conv. con modif. da L. 27.11.2020, n. 159.

97

Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.

98

Comma così modificato dall'art. 154, comma 1, lett. a), D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.

99

Comma così modificato dall'art. 1 bis, comm 1, lett. a), D.L. 07.10.2020, n. 125, conv. con modif. da L. 27.11.2020, n. 159.

100

Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.

101

Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 21.10.2021, n. 146, conv. con modif. da L. 17.12.2021, n. 215.

102

Comma inserito dall'art. 154, comma 1, lett. b), D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.

103

Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 21.10.2021, n. 146, conv. con modif. da L. 17.12.2021, n. 215.

104

Comma inserito dall'art. 154, comma 1, lett. d), D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.

105

Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.

106

Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.

107

Comma inserito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. b), D.L. 07.10.2020, n. 125, conv. con modif. da L. 27.11.2020, n. 159.