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Decreto legge 17.03.2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)

Titolo V - Ulteriori disposizioni

Art. 85 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2021156157,158 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentiti l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19159, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 160, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020161. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2021162 163164, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 31 luglio 2021165166167, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica168.169

7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020170.

8. Soppresso

8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed fino al 31 luglio 2021171172173, i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.174

156

Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, D.L. 01.04.2021, n. 44, conv. con modif. da L. 28.05.2021, n. 76.

157

Comma così modificato dall'art. 26 ter, comma 1, D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.

158

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 30.04.2020, n. 28, conv. con modif. da L. 25.06.2020, n. 70.

159

Lettera così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 30.04.2020, n. 28, conv. con modif. da L. 25.06.2020, n. 70 e successivamente dall'art. 26-ter del D.L. n.104/2020, conv. da legge n. 126/2020.

160

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 30.04.2020, n. 28, conv. con modif. da L. 25.06.2020, n. 70.

161

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a bis), n. 1, D.L. 30.04.2020, n. 28, conv. con modif. da L. 25.06.2020, n. 70.

162

Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, D.L. 01.04.2021, n. 44, conv. con modif. da L. 28.05.2021, n. 76.

163

Comma così modificato dall'art. 26 ter, comma 1, D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.

164

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 30.04.2020, n. 28, conv. con modif. da L. 25.06.2020, n. 70.

165

Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, D.L. 01.04.2021, n. 44, conv. con modif. da L. 28.05.2021, n. 76.

166

Comma così modificato dall'art. 26 ter, comma 1, D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.

167

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 30.04.2020, n. 28, conv. con modif. da L. 25.06.2020, n. 70.

168

Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

169

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1, D.L. 30.04.2020, n. 28, conv. con modif. da L. 25.06.2020, n. 70.

170

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 30.04.2020, n. 28, conv. con modif. da L. 25.06.2020, n. 70.

171

Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, D.L. 01.04.2021, n. 44, conv. con modif. da L. 28.05.2021, n. 76.

172

Comma così modificato dall'art. 26 ter, comma 1, D.L. 14.08.2020, n. 104, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.

173

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 30.04.2020, n. 28, conv. con modif. da L. 25.06.2020, n. 70.

174

Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 30.04.2020, n. 28, conv. con modif. da L. 25.06.2020, n. 70.