Decreto legge 17.03.2020, n. 18
Titolo V - Ulteriori disposizioni
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi incassati nell'anno 2019 e nell'anno 2020182, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.
Comma così modificato dall'art. 80, comma 2 bis, D.L. 14.08.2020, n. 104, conv. con modif. da L. 13.10.2020, n. 126.