Decreto legge 17.03.2020, n. 18
Titolo V - Ulteriori disposizioni
1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla rac-colta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acqui-sizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione indi-viduale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica CO-VID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.198
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie, regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,199 e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è anche200 autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.
Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.
Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.
Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.