D.P.C.M. 01.03.2020
1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.