Legge 05.03.2020, n. 12
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1
All'articolo 1:
al comma 3, le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca» e le parole: «e di 80.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 80.000 annui».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso articolo 49, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» sono aggiunte le seguenti: «, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;
al comma 1, capoverso articolo 50, comma 1, le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)» sono inserite le seguenti: «, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione», dopo le parole: «esigenze formative;» sono inserite le seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;», dopo le parole: «programmi operativi» sono inserite le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruz
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