Ordinanza M.I. 23.03.2020, n. 183
1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato[3], regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
- scuole dell'infanzia e primarie
- scuole secondarie di I e II grado
6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario Diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario Diocesano competente.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2020/2021, concernente la mobilità del personale della scuola.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.
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[3] Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.